Art. 23.
(Autorizzazioni).

      1. Sono confermate le autorizzazioni alla sperimentazione clinica per farmaci orfani rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le imprese autorizzate sono immediatamente ammesse dalla Sottocommissione per le malattie rare ai benefìci incentivanti previsti dall'articolo 15, su richiesta documentata dalla sola attestazione rilasciata dal Ministro della salute circa l'iniziata sperimentazione.